Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) – I medici puntano a sancire per legge l’indicazione deontologica che li obbliga ad agire secondo ‘scienza e coscienza’, potenziando ulteriormente i principi autonomia e responsabilità dei professionisti con la chiara indicazione che non possano essere “obbligati a obbedire a disposizioni che contrastino con il dovere costituzionale di tutela della salute”, dalle linee guida fino alle indicazioni contrattuali. A spiegarlo il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) – intervenuto alla tavola rotonda sulla deontologia medica organizzata a Roma dall’Anaao Assomed – che nei giorni scorsi ha inviato alla Commissione Affari Sociali della Camera un emendamento all’Articolo 1 del Ddl sul governo clinico in discussione.”Si sta realizzando un disegno di legge sul governo delle attività cliniche – spiega Bianco – e la giurisprudenza, in particolare quella penale, sul piano della responsabilità ha già affermato che nelle decisioni per la gestione dei servizi (che cosa fare, la durata della degenza, la tipologia di esami, la quantità e il tipo di farmaci) non ci può essere nessun principio sovraordinato alla decisione del medico”.
Da qui la richiesta di “fissare un principio legislativo, ovvero che nessuna disciplina e nessuna norma possano interferire con la scelta in ‘scienza e coscienza”. Ricordando le ultime sentenze della corte di Cassazione, in ambito penale sulle responsabilità del camice bianco come ad esempio sulle linee guida (che il medico non sarebbe tenuto a seguire se in contrasto con il suo compito di tutela) – su cui durante l’incontro romano si sono confrontati medici, magistrati, politici, amministratori – il presidente della Fnomceo ha sottolineato che “sulla questione della responsabilità del medico è evidente che la magistratura sta supplendo alla legge. Nelle diverse pronunce degli ultimi mesi, leggendole bene, ne emerge un orientamento secondo il quale l’atto sanitario, svolto con perizia, prudenza e diligenza garantisce la tutela del diritto alla salute del paziente. Il medico, in pratica, è riconosciuto quale garante di questo diritto costituzionale”. Possibilista Giuseppe Palumbo, presidente della Commissione Affari della Camera, sull’inserimento dei principi indicati dalla Fnomceo, con comma ricevuto qualche giorno fa, nel Ddl sul governo clinico. “Stiamo valutando in che modo – spiega Palumbo – recepirlo. Vedremo come fare in sede di emendamenti. Ciò che vogliamo, però, è evitare di interferire con il lavoro della Commissione Igiene e sanità del Senato che sta lavorando sul rischio clinico. Sono due testi che dovranno, probabilmente, confluire, ma non sarebbe corretto influire sulle materie trattate dall’altro ramo del Parlamento”. “Assolutamente d’accordo” sulla proposta Fnomceo anche Costantino Troise, segretario nazionale dell’Anaao Assomed. “Non è possibile – sottolinea – realizzare una legge sul governo clinico senza stabilire e chiarire i profili di responsabilità e autonomia del medico”. Accanto a questo, però, Troise ricorda che è necessario “intervenire anche sulla definizione della colpa medica, non per depenalizzarla, cosa in Italia è irrealizzabile , ma per arrivare a un diverso inquadramento, con diversi livelli di responsabilità che tengano conto degli aspetti di interesse generale e dalla specificità della professione. C’è molto lavoro da fare insieme: camici bianchi, magistrati, politici”.
Questo il testo dell’emendamento Fnomceo, da inserire all’articolo 1, come comma 1: “Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività e di tale obiettivo esse sono costituite garanti. Tali attività vengono assicurate secondo i principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici e dei professionisti sanitari nell’ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni svolte. Le norme generali e le discipline derivate connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e sociosanitari e di ogni attività propria o affidata a tali professionisti, non possono in alcun modo limitare i principi di autonomia e responsabilità . In particolare dette esigenze non possono, in alcun caso, nè vincolare nè condizionare le scelte diagnostiche e terapeutiche del medico, il quale dovrà sempre determinarsi secondo la propria scienza e coscienza e nel rispetto della posizione di garanzia che gli è attribuita”.