Il fatto
Il Tar Toscana ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla impugnazione di una deliberazione assunta da una Azienda ospedaliera per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente responsabile Uoc. Il medico escluso ha ritenuto dover censurare la decisione di primo grado rivolgendosi al Consiglio di Stato
Profili di diritto
Il Consiglio di Stato ha confermato la posizione del Tar escludendo che la procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi soggetti che, seppure medici del Ssn, sono dipendenti di enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, e altresì soggetti dipendenti di strutture private, estranei al servizio sanitario nazionale. Tale conclusione è giustificata con il rilievo che, nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico del secondo livello, non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica. Neppure può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, alla circostanza che del conferimento dell’incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
[Avv. Ennio Grassini – http://www.dirittosanitario.net]
La decisione del TAR Toscana è in linea con la giurisprudenza consolidata. Nel caso di controversie, la competenza è del Giudice del Lavoro. Vedremo che cosa succederà con il contenzioso (a mio avviso sicuro e considerevole) che si avrà con le nuove norme del decreto Balduzzi! Ahi serva Italia…