Il fatto
Una studentessa italiana ha frequentato il primo anno del corso di laurea in medicina presso l’Università di Bucarest, preceduto dal superamento di uno specifico test di ammissione, e ha superato tutti gli esami. Nell’anno accademico 2011/12 si sono resi disponibili presso l’Università di Napoli 58 posti per la frequenza al secondo anno di corso nell’ambito del numero programmato, per cui ha partecipato al concorso per soli titoli per il rilascio del nulla osta al trasferimento.Ttuttavia nella graduatoria successivamente approvata è risultata esclusa. A seguito di tale evento la studentessa ha adito il Tar competente.
Il diritto
La legge 264/1999 impone un test di accesso in alcune facoltà, tra le quali quella di medicina, allo scopo di garantire standard formativi adeguati, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, nonché una reale possibilità di sbocco lavorativo – dato che la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo in favore degli studenti più meritevoli che andranno a occupare i posti disponibili per ciascun anno accademico. La procedura però non è prevista per l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo per quegli studenti che provengano da università non italiane e che facciano richiesta di trasferimento. Resta però salva la valutazione del corso di studi seguito nella università estera che, laddove non ritenuto sufficiente ai fini dell’iscrizione agli anni successivi al primo, implicherà l’immatricolazione dello studente al primo anno con conseguente necessità di superamento del test di ammissione.
Esito del giudizio
Il Tar ha accolto il ricorso con l’obbligo per l’amministrazione di valutare la domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, verificando il percorso di studio formativo effettuato all’estero.
[Avv. Ennio Grassini – http://www.dirittosanitario.net]
Egregio avvocato, mi chiedo una cosa: aprendo per via giuridica alle università straniere, dove andremo a finire? Ci sarà gente che non può andare all’estero che non accederà alle facoltà per non aver superato i test, e gente che coi soldi paga il soggiorno all’estero, e poi l’avvocato che lo fa rientrare. Ad esempio, con la sentenza 840 del 2012 del TAR l’aquila come la mettiamo? E’ questa la giustizia italiana?
Gentile lettore, la invito a contattare e girare la sua giusta domanda all’avvocato Grassini sul sito http://www.dirittosanitario.net (da cui ho ripreso la notizia, citando il post). Da medico non posso che essere d’accordo con la tesi da lei sostenuta.
Un caro saluto con i migliori auguri di buon 2013 e grazie per seguire il blog.
AS